L’art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6 del d.lgs.97/2016, riconosce a chiunque:

a)il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico “semplice”).

L’istanza va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT), il quale, sussistendone i presupposti avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

Il RPCT è il Direttore Generale Dott. Ing. Paolo Micheletti, come da delibera consortile n. 32 del 19 giugno 2018.

In caso di ritardo, mancata risposta o diniego da parte del RPCT il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo che conclude il procedimento, ai sensi dell’art. 2, comma 9- ter della L.241/1990.

Il titolare del potere sostitutivo è la Dott.ssa Silvia Tempesta, come da delibera consortile n. 26 del 30 settembre 2016.

Richiesta accesso civico semplice

b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs.33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis (accesso civico “generalizzato”).

La legittimazione a esercitare il diritto di accesso civico generalizzato è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.

La richiesta deve consentire all’amministrazione di individuare il dato, il documento o l’informazione; sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestatamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse all’accesso ai documenti, dall’altro l’interesse al buon andamento dell’attività amministrativa.

L’esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

Il rilascio dei dati da parte dell’amministrazione è gratuito, salvo l’eventuale costo per la riproduzione degli stessi su supporti materiali.

Il diritto di accesso civico si esercita compilando il modulo predisposto senza necessità di indicare motivazioni. Il modulo deve essere sottoscritto in originale con firma autografa dal richiedente e accompagnato da un documento d’identità (il documento d‘identità non è necessario in caso di firma digitale).

La presentazione dell’istanza di accesso civico, sia semplice che generalizzato,  può avvenire con

- invio tramite PEC all’indirizzo info@pec.dunas.it

- invio tramite posta elettronica all’indirizzo info@dunas.it

- tramite posta ordinaria

- deposito presso la sede del Consorzio in Cremona, via Ponchielli n. 5, negli orari d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle 17.00)

Richiesta di accesso civico generalizzato

Accesso documentale agli atti

L’accesso documentale, ben distinto dall’accesso civico, continua a essere disciplinato dagli artt. 22 e ss. della L.241/1990 e il suo esercizio necessita, obbligatoriamente, della motivazione e della sussistenza di un interesse diretto e giuridicamente tutelato.


 

  • Registro delle istanze di accesso civico 2017 - 2018 - 2019